1. Un sistema di controllo delle immagini per il sistema di prevenzione e di sicurezza del cantiere; 2) gli agenti di sicurezza, dotati di sufficiente forza, sorvegliano in permanenza diurno e notturno e sorvegliano in modo adeguato gli oggetti del cantiere; l’accesso ai materiali, alle attrezzature e ai veicoli del cantiere deve essere verificato e l’accesso del personale non edile deve essere rigorosamente controllato. 3) per quanto riguarda il personale addetto al cantiere e per quanto riguarda le condizioni di lavoro. La scheda di lavoro è prodotta dall’elaboratore principale, con la sua fotografia, il suo nome, la sua appartenenza, il tipo di lavoro o la sua funzione. 4) l’istituzione di un registro «visiting registring» in base al quale l’accesso al sito è subordinato al deposito di un registro al quale è possibile accedere solo previa approvazione. 5. Le autorità devono far fronte alle gravi conseguenze derivanti dalla necessità di far fronte a una seria e violenta lotta sul cantiere di costruzione, in modo da evitare una perturbazione del normale ordine di produzione, di lavoro e di vita. 6. Ogni costruttore di un cantiere deve essere consapevole di rispettare le leggi ed evitare di giocare d’azzardo in loco, di rubare denaro pubblico e privato e, in caso di scoperta, di consegnare alle autorità. 7. Il subcontraente deve indicare al centro di controllo il responsabile della sicurezza, deve firmare una dichiarazione di responsabilità in materia di sicurezza, raccogliere il deposito di sicurezza e tenere un registro uniforme di tutti i costruttori e notificare all’ufficio di controllo del progetto e all’amministrazione del luogo di deposito, rispettando nel contempo le relative formalità.